Bonus Affitti - E' possibile accedere al bonus affitto anche per chi paga in ritardo, lo riferisce l'Agenzia delle Entrate. Anche pagare in ritardo l’affitto di un locale commerciale non fa perdere il diritto alla cessione del credito. La legge consente di beneficiare lo stesso del bonus affitto anche se il canone viene versato l’anno successivo rispetto a quando doveva essere versato.

La precisazione dell'Agenzia delle Entrate

Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate: con la risposta all’interpello n. 263 del 19 aprile 2021. L’Agenzia ha conferma nuovamente la possibilità di accedere al bonus affitti per i canoni di locazione pagati in ritardo; inoltre ammette l’ipotesi di pagamento in misura ridotta, con contestuale cessione del credito del 60% al proprietario dell’immobile in locazione.

Il bonus resta valido anche se pagato in ritardo

In pratica, il Fisco elimina i vincoli temporali del bonus affitti perché riconosce il tax credit anche a chi paga nel 2021 i canoni del 2020. Non solo: oltre ai ritardatari, l’Agenzia premia anche i troppo precipitosi. Il bonus viene riconosciuto anche a chi ha anticipato nel 2019 i canoni del 2020. E' quindi sempre possibile accedere al bonus se si hanno i requisiti necessari.

Bonus affitti: a chi spetta questa misura di sostegno

Il bonus affitto è riconosciuto a chi esercita attività d’impresa, arte o professione e ha avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. Il beneficio consiste in un credito d’imposta del 60% sull’importo del canone di affitto relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. La misura è poi estesa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre, in favore delle partite IVA, colpite dalle restrizioni. Per le strutture turistico ricettive, l’agevolazione è stata prima estesa fino a dicembre 2020. Ai fini dell’accesso al credito d’imposta è necessario aver registrato un calo di fatturato o corrispettivi pari almeno al 50 per cento nel mese in cui si intende beneficiare dell’agevolazione. Il requisito della riduzione non è necessario per le attività avviate nel 2019 e per le partite IVA con sede in uno dei comuni con stato d’emergenza in atto al 31 gennaio 2020.

Cessione del credito entro il 31 dicembre 202

La risposta dell’Agenzia delle Entrate conferma inoltre la possibilità, per i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta del 60 o del 30 per cento, di optare per la cessione del credito. Tale opzione consente di cedere al locatore il bonus spettante, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone di affitto dovuto nel 2020. In questo caso l’Agenzia precisa che “nelle ipotesi in cui il canone sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto“. L’opzione si applica anche in caso di versamento in ritardo dei canoni di locazione, ma la scadenza da rispettare è quella del 31 dicembre 2021.

Il nuovo modulo per il bonus sul sito dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione della cessione relativi al bonus affitto. Il nuovo modello va a sostituire il precedente, che era stato approvato col provvedimento del 14 dicembre 2020. Il cittadino così invia in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente dal beneficiario o da un intermediario abilitato entro il 31 dicembre 2021. (QuiFinanza.it) Leggi anche: Torna il reddito di emergenza, al via le domande già da domani: ecco come e per chi Metti like alla pagina 41esimoparallelo e iscriviti al gruppo 41esimoparallelo Seguici sul nostro canale Youtube 41esimoparallelo
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