De Luca vince la fascia gialla. Improvvisamente in Campania la situazione in merito all'epidemia sembra cambiare. Da quasi zona rossa ad arancione per poi essere decretata gialla. Dati che stando a qualche giorno fa, inverosimili. Eppure il presidente campano può questo e anche altro, a quanto pare. A far sì che la Campania divenisse zona gialla, l'aumento dei posti letto di terapia intensiva, quintuplicati in ben ventuno giorni. Stando anche, infatti a quanto riporta il quotidiano Repubblica Napoli, fino al 15 ottobre risultavano 110 posti letto complessivi, in 21 giorni sono arrivati a 590, ovvero 480 in più. Eppure i medici ospedalieri ne denunciano l’assenza. La Campania quindi finisce magicamente in zona gialla, scatenando non poco le ire delle altre Regioni meno fortunate, che da oggi dovranno fare i conti, invece, con misure più restrittive e magari anche con meno casi di Covid in bilancio rispetto alla Regione dello sceriffo. Il quotidiano Repubblica Napoli porta all'attenzione proprio questi dati e si sofferma sulle dichiarazioni rese ieri in radio da Roberta Santaniello, componente dell’Unità di crisi regionale.

Le dichiarazioni di Roberta Santaniello

Secondo la Santaniello, la collocazione della nostra regione nella fascia meno a rischio Covid è merito «della crescente quantità dei letti di Terapia Intensiva».

Tutto accade in 21 giorni

Ventuno giorni difficilissimi per il Paese e molto tesi anche per lo stesso De Luca. Ma passiamo alle cifre. Fino al 15 ottobre scorso, risultano «110 posti letto complessivi di Terapia Intensiva», così descritti inizialmente e posti in evidenza nel rituale grafico del bollettino regionale.

Ultimo bollettino

Ieri, ultimo giorno utile, «i posti complessivi» sono diventati 590, cifra che compare ormai da giorni in basso, in corpo grafico minuscolo e in calce al bollettino. Proprio le postazioni sanitarie più difficili e complesse, perché richiedono mezzi salvavita e personale sanitario e parasanitario con esperienza specifica, segnano un incremento di ben 480 postazioni. Il primo balzo è tra 19 e 20 ottobre: si passa da 113 a 227 «posti complessivi». Passa appena una settimana e dal 28 ottobre, ecco, muta la definizione: in alto la cifra di «227» è accompagnata dalla definizione di «posti di terapia intensiva attivabili», mentre in un asterisco in basso i complessivi diventano 564. Dopo solo 24 ore, il 29 ottobre, i posti complessivi, sempre relativi alla terapia intensiva, diventano 580. Ieri sono, sempre in basso, in fondo all’asterisco, 590“.(Repubblica)

De Luca - Ordinanza numero 89 del 5 Novembre

Nel frattempo però De Luca emana comunque una nuova ordinanza, dove, attua per la Campania misure sempre più restrittive che non dovrebbero riguardare, almeno stando al decreto nazionale, una Regione in fascia gialla. Forse ha ragione il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che per l'appunto nella giornata di ieri dichiarava che "i conti non tornano”? Resta di fatto la zona gialla, ma con maggiori divieti e restrizioni.

De Luca - Tutte le nuove regole in Campania a partire da oggi

Scuola

1.1. sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto;

Attività amministrativa

1.2. sospensione, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia; Giunta Regionale della Campania

Jogging

1.3. limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30 per l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati;

Spostamenti

1.4. per l’intero arco della giornata, divieto di spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania.

Restano consentiti

Gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, formative – ove consentite dalle vigenti disposizioni – o socioassistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute.

Rientro al proprio domicilio

E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti).

Autocertificazione

La prova della sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamenti ai sensi del presente punto incombe sull’interessato e deve essere assolto producendo un’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”.

Trasporto pubblico

2. Si richiamano le Aziende del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all’art.1, lett.mm) del DPCM 3 novembre 2020. E’ inoltre confermato l’obbligo per tutte le aziende di trasporto pubblico locale di modulare l’erogazione dei servizi minimi essenziali. In modo da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. E comunicando i servizi così modulati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione. Salvo il potere della D.G. Mobilità della Regione Campania e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico. E’ fatto obbligo alle Aziende di trasporto Di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso. E’ demandato alla Direzione Generale per la Mobilità di monitorare i programmi e gli orari del servizio assicurato sul territorio e di proporre ogni eventuale determinazione necessaria al fine del perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi. 3. Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni statali e regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. 4. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento. Ovvero a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Leggi anche: Nuova ordinanza, De Luca fa il suo dovere: altro che zona gialla, cosa cambia da oggi in Campania  Metti like alla pagina 41esimoparallelo e iscriviti al gruppo 41esimoparallelo
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