Seconda tranche

Con la chiusura delle scuole e la partenza dei centri estivi arriva finalmente anche il nuovo modulo online da presentare all’Inps per richiedere la seconda tranche del bonus babysitter oppure un bonus per i centri estivi come previsto dal decreto Rilancio. Migliaia di famiglie la scorsa settimana hanno provato a inserire la nuova domanda, ma la piattaforma Inps non era ancora aggiornata. Si poteva richiedere ancora soltanto la vecchia prima tranche di 600 euro. Da 5 giugno questa nuova procedura è attiva. Ora l’assegno è raddoppiato: passa da 600 a 1.200 euro per chi non lo aveva ottenuto già con il Cura Italia. Ma oltre all’utilizzo per i servizi di baby sitting ora l’assegno ora può essere speso anche per usufruire di «servizi educativi territoriali, servizi della prima infanzia e nei centri ricreativi». Come accedere? Entrando sul sito dell’Inps e cliccando su MyInps, si accede alla schermata personale attraverso le proprie credenziali. A quel punto va scelta l’icona per il bonus babysitter, ma a quel punto si aprirà la possibilità anche di scegliere di usufruire dei «Servizi integrativi per l’infanzia».

La richiesta

Cosa si deve inserire? Servono i dati personali e quelli del figlio per il quale si fa la richiesta. A chi è rivolto? A tutte le famiglie, anche affidatarie, con figli minori di 12 anni. Solo in caso di disabilità non è previsto il limite di età. Ma si potrà accedere al bonus solo se nello stessa famiglia non c’è altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, Naspi, Cigo, indennità di mobilità, ecc.) oppure se non c’è un altro genitore disoccupato o non lavoratore che faccia scattare il divieto di cumulo del beneficio. Un altro dato necessario per avere accesso al bonus per i centri estivi si riferisce alla struttura scelta. Ed è necessario un documento che attesti l’iscrizione al campus.

Nuovi accessi

Va ricordato a chi accede per la prima volta al beneficio, che I bonus per servizi di baby-sitter è erogato dall’Inps mediante il "Libretto Famiglia"; in tal caso, i beneficiari hanno l’onere di registrarsi subito come utilizzatori del Libretto nel sito Inps, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali “Libretto Famiglia link”. Ugualmente, devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’Inps dedicata alle prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting. Una volta concesso il bonus da parte dell’Inps, il genitore beneficiario deve effettuare la cosiddetta “appropriazione” del bonus tramite Libretto Famiglia entro il termine di 15 giorni solari dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda, mediante i canali telematici indicati nella domanda stessa.

Altre prestazioni

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020, da rendicontare nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020. A chiarire che il bonus baby sitter potrà essere utilizzato anche per pagare i centri estivi era stato lo stesso l’Inps il 28 maggio scorso spiegando il processo di implementazione delle procedure telematiche allora ancora in corso. Per l’adeguamento delle norme in materia di bonus baby sitter dopo che il decreto Rilancio è previsto l’incremento dell’importo complessivo della misura da 600 a 1.200 euro (per chi chiaramente non lo ha già utilizzato).

Gli importi

L’importo complessivo massimo è «pari a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti del settore privato nonché per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps e alle casse professionali». Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario, pubblico e privato accreditato, sottolinea, «il limite massimo è stato invece aumentato a 2.000 euro». Il decreto Rilancio, prosegue il messaggio, «ha previsto inoltre che il bonus, in alternativa, possa essere erogato direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia (indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia». (La Repubblica) Leggi anche: Bonus baby sitter e centri estivi: a chi spetta e come fare la domanda. Metti like alla pagina 41esimoparallelo e iscriviti al gruppo 41esimoparallelo
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